Art. 10

Mezzi di ricorso

In vigore dal 9 mar 2016
Mezzi di ricorso 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva. 2.   Fatti salvi le norme e i sistemi nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli Stati membri garantiscono che, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi, siano rispettati i diritti della difesa e l'equità del procedimento.
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Mezzi di ricorso (Art. 10 Direttiva (UE) 2016/343) — Testo vigente | Portale Normativo