Art. 70
Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento
In vigore dal 25 nov 2015
Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette lo strumento di pagamento:
a)
assicura che le credenziali di sicurezza personalizzate siano accessibili solo all’utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento stesso, fatti salvi gli obblighi imposti all’utente di servizi di pagamento di cui all’;
b)
si astiene dall’inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora uno strumento di pagamento già detenuto dall’utente debba essere sostituito;
c)
assicura che siano sempre disponibili mezzi adeguati affinché l’utente dei servizi di pagamento possa provvedere alla notifica di cui all’, paragrafo 1, lettera b), o richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento ai sensi dell’, paragrafo 4; su richiesta il prestatore di servizi di pagamento fornisce all’utente dei servizi di pagamento mezzi per provare l’avvenuta notifica nei 18 mesi successivi alla stessa;
d)
fornisce all’utente dei servizi di pagamento la possibilità di procedere alla notifica a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), a titolo gratuito e imputa, eventualmente, solo i costi di sostituzione direttamente attribuiti allo strumento di pagamento;
e)
impedisce qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento una volta effettuata la notifica ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b).
2. Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell’invio all’utente dei servizi di pagamento di uno strumento di pagamento o delle eventuali relative credenziali di sicurezza personalizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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