Art. 9
Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore
In vigore dal 25 nov 2015
Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore
1. Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore, previo ragionevole preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole prima dell'inizio del pacchetto, possa cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni a esso applicabili. Un preavviso dato al più tardi sette giorni prima dell'inizio del pacchetto è in ogni caso ritenuto ragionevole.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi risultanti da tale cessione. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione. Tali costi non sono irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico.
3. L'organizzatore fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto di pacchetto turistico.
Storico versioni
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