Art. 15

Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore

In vigore dal 25 nov 2015
Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore Fatto salvo l', paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato. Il venditore inoltra senza indebito ritardo tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al primo comma è considerata data di ricezione anche per l'organizzatore.
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Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore (Art. 15 Direttiva (UE) 2015/2302) — Testo vigente | Portale Normativo