Art. 1

In vigore dal 10 nov 2015
1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la direttiva 2003/48/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, continuano ad applicarsi i seguenti obblighi della direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE (5): a) gli obblighi degli Stati membri e degli operatori economici in essi stabiliti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/48/CE continuano ad applicarsi fino al 5 ottobre 2016 o fino a quando non siano stati adempiuti; b) gli obblighi degli agenti pagatori di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/48/CE e degli Stati membri degli agenti pagatori di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/48/CE continuano ad applicarsi fino al 5 ottobre 2016 o fino a quando non siano stati adempiuti; c) gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016; d) gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi di cui all'articolo 14 della direttiva 2003/48/CE, con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti, continuano ad applicarsi fino a quando tali obblighi non siano stati adempiuti. 3.   La direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE, continua ad applicarsi in relazione all'Austria fino al 31 dicembre 2016, tranne per quanto riguarda i seguenti obblighi: a) gli obblighi dell'Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori e degli operatori economici stabiliti in tale paese, di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/48/CE, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti; b) gli obblighi dell'Austria e degli operatori economici stabiliti in tale paese, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/48/CE, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti; c) gli obblighi dell'Austria e le obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori stabiliti in tale paese, derivanti direttamente o indirettamente dalle procedure di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/48/CE, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2017 o fino a quando non siano stati adempiuti. In deroga al primo comma, la direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE, non si applica successivamente al 1o ottobre 2016 ai pagamenti di interessi in relazione ai conti per i quali siano stati soddisfatti gli obblighi di comunicazione e due diligence di cui agli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE e per i quali l'Austria abbia comunicato, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), della stessa.
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