Art. 3

In vigore dal 28 ago 2015
Le disposizioni della presente direttiva vanno lette in combinato disposto con quelle del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in particolare per quanto riguarda l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, e non introducono alcuna deroga o eccezione al suddetto regolamento.
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