Art. 3
In vigore dal 28 ago 2015
Le disposizioni della presente direttiva vanno lette in combinato disposto con quelle del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in particolare per quanto riguarda l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, e non introducono alcuna deroga o eccezione al suddetto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2015:1480:oj#art-3