Art. 4
Calcolo del valore di riferimento per i carburanti e della riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra
In vigore dal 20 apr 2015
Calcolo del valore di riferimento per i carburanti e della riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra
Ai fini di verificare il rispetto da parte dei fornitori degli obblighi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri richiedono ai fornitori di confrontare le riduzioni ottenute delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità con il valore di riferimento per i carburanti stabilita nell'allegato II della presente direttiva.
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