Art. 2
Principio generale
In vigore dal 20 apr 2015
Principio generale
1. Le ambasciate e i consolati degli Stati membri forniscono tutela consolare ai cittadini non rappresentati alle stesse condizioni riservate ai loro cittadini.
2. Gli Stati membri possono decidere che la presente direttiva sia applicata alla tutela consolare fornita dai consoli onorari in conformità dell'articolo 23 TFUE. Gli Stati membri garantiscono che i cittadini non rappresentati siano debitamente informati di tali decisioni e della portata della competenza dei consoli onorari a fornire tutela in un determinato caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2015:637:oj#art-2