Art. 8

Registro degli istituti dei tessuti importatori

In vigore dal 8 apr 2015
Registro degli istituti dei tessuti importatori 1.   Gli istituti dei tessuti importatori tengono un registro delle loro attività, in cui annotano anche i tipi e le quantità di tessuti e di cellule importati, nonché la loro origine e destinazione. Tale registro comprende le stesse informazioni anche per le eventuali importazioni una tantum effettuate. La relazione annuale di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2004/23/CE comprende le informazioni relative a tali attività. 2.   L'autorità competente o le autorità competenti includono gli istituti dei tessuti importatori nel registro degli istituti dei tessuti, accessibile al pubblico, di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2004/23/CE. 3.   Le informazioni sugli accreditamenti, sulle designazioni, sulle autorizzazioni o sulle licenze degli istituti dei tessuti importatori sono rese disponibili anche tramite la rete dei registri di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2004/23/CE.
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