Art. 7
Protezione dei dati
In vigore dal 11 mar 2015
Protezione dei dati
1. Le disposizioni in materia di protezione dei dati stabilite dalla direttiva 95/46/CE si applicano ai dati personali trattati nell'ambito della presente direttiva.
2. In particolare, ciascuno Stato membro garantisce che i dati personali trattati ai sensi della presente direttiva siano rettificati entro un periodo di tempo adeguato se inesatti o cancellati o bloccati allorché non più necessari, conformemente agli della direttiva 95/46/CE, e garantisce che sia stabilito un termine per la conservazione dei dati, conformemente all' di detta direttiva.
Gli Stati membri garantiscono che tutti i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano utilizzati unicamente ai fini dell'obiettivo stabilito all' della presente direttiva e che i soggetti interessati godano di diritti d'informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione e blocco, di compensazione e di ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dal diritto nazionale in attuazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE.
3. Qualunque soggetto interessato ha il diritto di ottenere informazioni in merito a quali dati personali registrati nello Stato membro d'immatricolazione sono stati trasmessi allo Stato membro dell'infrazione, tra cui la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione.
Storico versioni
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