Art. 2

In vigore dal 19 dic 2014
1.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva. 2.   L'attuazione della presente direttiva non può servire per nessun motivo da giustificazione per un abbassamento del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori da essa trattati. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano rispettate. 3.   L'applicazione e l'interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi dell'Unione o nazionali che prevedono un trattamento più favorevole dei lavoratori interessati.
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