Art. 1

In vigore dal 17 dic 2014
Il criterio di esclusione per il virus del Nilo occidentale indicato nella tabella (seconda colonna, ultima riga) di cui all'allegato III, punto 2.2.1, della direttiva 2004/33/CE è sostituito dal seguente: «28 giorni dopo aver lasciato una zona a rischio di virus del Nilo occidentale acquisito localmente, a meno che il test dell'acido nucleico (NAT) in singolo sia negativo» .
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