Art. 2

In vigore dal 5 dic 2014
1.   Gli Stati membri provvedono a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali atti. Quando gli Stati membri adottano tali atti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3.   Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.
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