Art. 10

Regole e condizioni per l’apposizione del marchio di conformità

In vigore dal 23 lug 2014
Regole e condizioni per l’apposizione del marchio di conformità 1.   Il marchio di conformità è apposto sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile e, se del caso, è incluso nel suo software. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio è apposto sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. 2.   Il marchio di conformità è apposto alla fine della fase di produzione. 3.   Il marchio di conformità è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se il suddetto organismo partecipa alla fase di controllo della produzione, e dall’anno in cui il marchio è apposto. 4.   Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle istruzioni di quest’ultimo, dal fabbricante o dal rappresentante autorizzato del fabbricante.
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Regole e condizioni per l’apposizione del marchio di conformità (Art. 10 Direttiva (UE) 2014/90) — Testo vigente | Portale Normativo