Art. 1
Titolari delle licenze
In vigore dal 22 lug 2014
La direttiva 2009/71/Euratom è così modificata:
1)
il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente:
«OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI»;
2)
l' è così modificato:
a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. «La presente direttiva si applica a qualsiasi impianto nucleare civile soggetto a licenza.»;
b)
Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all'articolo 30 del trattato per quanto attiene alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e fa salva la legislazione comunitaria in vigore per la protezione della salute della popolazione e dei lavoratori dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in particolare la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (*1).
(*1) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»;"
3)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
una centrale nucleare, un impianto di arricchimento, un impianto di fabbricazione di combustibile nucleare, un impianto di riprocessamento, un reattore di ricerca, una struttura per lo stoccaggio del combustibile irraggiato; e»;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6) “incidente”: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;
7) “inconveniente”: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;
8) “funzionamento anomalo”: qualsiasi processo operativo che si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante il ciclo di vita di una struttura ma che, in considerazione di adeguate disposizioni progettuali, non provoca danni significativi a elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni incidentali;
9) “base di progetto”: l'insieme delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione, comprese le modernizzazioni, di un impianto nucleare secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto sia in grado di resistervi senza superare i limiti autorizzati dal corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza;
10) “incidente di riferimento di progetto”: le condizioni incidentali prese in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali i danni al combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati;
11) “gravi condizioni”: condizioni più gravi rispetto a quelle collegate agli incidenti di riferimento di progetto, tali condizioni possono essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da un avvenimento estremamente improbabile.»;
4)
al capo 2, dopo il titolo «OBBLIGHI» è inserita la sezione seguente:
«SEZIONE 1
OBBLIGHI GENERALI»;
5)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale (“quadro nazionale”) per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Il quadro nazionale prevede in particolare:
a)
la ripartizione delle responsabilità e il coordinamento tra gli organismi statali competenti;
b)
requisiti nazionali di sicurezza nucleare, riguardanti tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari.
c)
un sistema di concessione di licenze e di divieto di esercizio degli impianti nucleari senza licenza;
d)
un sistema di controlli normativi della sicurezza nucleare eseguiti dall'autorità di regolamentazione competente;
e)
azioni di garanzia dell'esecuzione efficaci e proporzionate, comprese, se del caso, azioni correttive o la sospensione dell'esercizio e la modifica o revoca di una licenza.
La determinazione delle modalità di adozione dei requisiti nazionali di sicurezza nucleare di cui alla lettera b) e dei relativi strumenti di applicazione restano di competenza degli Stati membri;»;
6)
all'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli Stati membri assicurano l'effettiva indipendenza dell'autorità di regolamentazione competente da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che l'autorità di regolamentazione competente:
a)
sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare e non solleciti né accetti, nell'esercizio delle sue funzioni di regolamentazione, istruzioni da alcun altro organismo o organizzazione;
b)
adotti le sue decisioni in materia di regolamentazione nel rispetto di requisiti solidi e trasparenti legati alla sicurezza nucleare;
c)
riceva stanziamenti di bilancio adeguati che consentano l'espletamento delle sue funzioni di regolamentazione definite dal quadro nazionale e sia responsabile per l'esecuzione della dotazione finanziaria assegnata;
d)
impieghi un numero adeguato di personale in possesso delle qualifiche, dell'esperienza e della competenza necessarie per adempiere ai propri obblighi. Può impiegare risorse e competenze scientifiche e tecniche esterne a sostegno delle sue funzioni di regolamentazione;
e)
definisca procedure per la prevenzione e la risoluzione di eventuali conflitti di interessi;
f)
fornisca informazioni relative alla sicurezza nucleare senza autorizzazione di qualsiasi organismo o organizzazione, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione o da strumenti internazionali in materia.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione competente sia dotata delle competenze giuridiche necessarie per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all', paragrafo 1. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale incarichi le autorità di regolamentazione competenti dei principali compiti regolamentari indicati qui di seguito:
a)
proporre, definire o partecipare alla definizione di requisiti nazionali di sicurezza nucleare;
b)
richiedere che il titolare della licenza si conformi, dandone prova, ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare e ai termini della pertinente licenza;
c)
verificare tale conformità mediante valutazioni e ispezioni regolamentari;
d)
proporre o attuare azioni di garanzia dell'esecuzione efficaci e proporzionali.»;
7)
gli articoli 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 6
Titolari delle licenze
Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che:
a)
la responsabilità primaria per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata e comprende la responsabilità per le attività degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare;
b)
ai fini della procedura autorizzativa, il richiedente sia tenuto a presentare una dimostrazione di sicurezza nucleare, la cui portata e livello di dettaglio sono proporzionate all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito;
c)
i titolari delle licenze siano tenuti a valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari in modo sistematico e verificabile. Ciò comprende la verifica che sono stati presi provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica dell'applicazione di disposizioni di “difesa in profondità”;
d)
i titolari delle licenze istituiscano e attuino sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare;
e)
i titolari delle licenze stabiliscano procedure e misure di emergenza sul sito adeguate, compresi orientamenti per la gestione degli incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze. In particolare, esse:
i)
sono coerenti con le altre procedure operative e sono esercitate periodicamente per verificarne la fattibilità;
ii)
si occupano di incidenti e incidenti gravi che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative e di quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente diverse unità;
iii)
stabiliscono misure per ricevere assistenza esterna;
iv)
sono riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e degli insegnamenti tratti dagli incidenti;
f)
i titolari delle licenze prevedono e mantengono adeguate risorse finanziarie e umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai loro obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare. I titolari delle licenze garantiscono inoltre che gli appaltatori e i subappaltatori, di cui sono responsabili e le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, dispongano delle necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi.
Articolo 7
Competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare
Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure concernenti l'istruzione e la formazione del personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alle emergenze sul sito.
Articolo 8
Trasparenza
1. Gli Stati membri assicurano che le necessarie informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e alle parti interessate nelle vicinanze di un impianto nucleare. Tale obbligo implica che l'autorità di regolamentazione competente e i titolari delle licenze sono tenuti, nei rispettivi settori di competenza, a fornire nel quadro della loro politica di comunicazione:
a)
informazioni sulle normali condizioni di esercizio degli impianti nucleari ai lavoratori e alla popolazione; e
b)
informazioni tempestive in caso di inconvenienti e incidenti ai lavoratori e alla popolazione e alle autorità di regolamentazione competenti degli altri Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare.
2. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alla legislazione e agli strumenti internazionali in materia, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione o da strumenti internazionali in materia.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che l'autorità di regolamentazione competente si impegni, ove del caso, in attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari con le autorità di regolamentazione competenti degli altri Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare tramite, tra l'altro, lo scambio e/o la condivisione di informazioni.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia adeguate opportunità di partecipare effettivamente ai processi decisionali concernenti la concessione di licenze per gli impianti nucleari, in base alla legislazione e agli strumenti internazionali in materia.»;
8)
dopo l'articolo 8 è inserita la sezione seguente:
«SEZIONE 2
OBBLIGHI SPECIFICI
Articolo 8 bis
Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari
1. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale in materia di sicurezza nucleare imponga che gli impianti nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire incidenti e, qualora si verifichino, di attenuarne le conseguenze e di evitare:
a)
rilasci radioattivi iniziali che richiederebbero misure di emergenza all'esterno del sito, ma in cui il tempo necessario alla loro attuazione è insufficiente;
b)
grandi rilasci radioattivi che richiederebbero misure di protezione che potrebbero non essere limitate nello spazio o nel tempo.
2. Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale richieda che l'obiettivo definito al paragrafo 1:
a)
si applichi agli impianti nucleari per cui è rilasciata per la prima volta un'autorizzazione a costruire dopo il 14 agosto 2014;
b)
sia impiegato come riferimento per la tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili agli impianti nucleari esistenti, anche nel quadro delle revisioni periodiche della sicurezza di cui all'articolo 8 quater, lettera b).
Articolo 8 ter
Conseguimento dell'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari
1. Al fine di conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare di cui all'articolo 8 bis, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che l'eventuale applicazione della difesa in profondità sia volta ad assicurare:
a)
la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale;
b)
la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti;
c)
il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti;
d)
il controllo degli incidenti nell'ambito del riferimento di progetto;
e)
il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione della progressione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi;
f)
la predisposizione di strutture organizzative a norma dell'articolo 8 quinquies, paragrafo 1.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare di cui all'articolo 8 bis, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che l'autorità di regolamentazione competente e il titolare della licenza adottino misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono in particolare:
a)
sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e promuovano, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacità di mettere in discussione l'efficace realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo 6, lettera d);
b)
misure fornite dal titolare della licenza per registrare, valutare e documentare eventi nel continuato esercizio che si rivelino significativi per la sicurezza interna ed esterna;
c)
l'obbligo per il titolare della licenza di segnalare all'autorità di regolamentazione competente eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare; e
d)
misure concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'articolo 7.
Articolo 8 quater
Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza
Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che:
a)
la concessione di una licenza per costruire un impianto nucleare o gestire un impianto nucleare sia basata su un'adeguata valutazione specifica per il sito e per l'impianto, comprensiva di una dimostrazione della sicurezza nucleare rispetto ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare sulla base dell'obiettivo di cui all'articolo 8 bis;
b)
il titolare della licenza sotto il controllo normativo dell'autorità di regolamentazione competente rivaluti sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall'articolo 6, lettera c). Tale rivalutazione della sicurezza è intesa ad assicurare il rispetto dell'attuale riferimento di progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto dei problemi dovuti all'invecchiamento, del continuato esercizio, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali, facendo riferimento all'obiettivo definito all'articolo 8 bis.
Articolo 8 quinquies
Preparazione e risposta alle emergenze sul sito
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, gli Stati membri provvedono affinché sia definita la struttura organizzativa nel quadro nazionale per la preparazione e la risposta alle emergenze sul sito caratterizzata da una chiara ripartizione delle responsabilità e dal coordinamento tra il titolare della licenza, le autorità e gli organismi competenti, tenendo conto di tutte le fasi di una situazione di emergenza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché vi siano coerenza e continuità tra le misure per la preparazione e la risposta alle emergenze sul sito prescritte dal quadro nazionale e altre misure per la preparazione e la risposta alle emergenze prescritte dalla direttiva 2013/59/Euratom»;
9)
dopo l'articolo 8 quinquies è inserito il capo seguente:
«CAPO 2 bis
REVISIONI TRA PARI E RELAZIONI
Articolo 8 sexies
Revisioni tra pari
1. Gli Stati membri dispongono, almeno una volta ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione competenti e sollecitano una revisione internazionale tra pari dei pertinenti segmenti del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione competenti al fine di migliorare continuamente la sicurezza nucleare. I risultati di tali revisioni tra pari, ove disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, su base coordinata:
a)
sia effettuata una valutazione nazionale, basata su uno specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel loro territorio;
b)
tutti gli altri Stati membri e la Commissione in qualità di osservatore siano invitati a partecipare alla una revisione tra pari della valutazione nazionale di cui alla lettera a);
c)
siano adottate appropriate misure per dar seguito alle pertinenti risultanze del processo di revisione tra pari;
d)
siano pubblicate le pertinenti relazioni riguardanti il summenzionato processo e i suoi principali risultati, quando questi siano disponibili.
3. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure per consentire che la prima revisione tematica tra pari sia avviata nel 2017 e le seguenti revisioni tematiche tra pari siano effettuate successivamente almeno ogni sei anni.
4. In caso di incidente all'origine di situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della popolazione, lo Stato membro interessato provvede affinché una revisione internazionale tra pari sia organizzata senza indebito ritardo.»;
10)
l'articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il 22 luglio 2014, e successivamente entro il 22 luglio 2020.»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
11)
all'articolo 10, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 bis. Gli obblighi di recepimento e attuazione degli articoli 6, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies non si applicano agli Stati membri privi di impianti nucleari, a meno che questi Stati non decidano di sviluppare una qualsiasi attività collegata ad impianti nucleari soggetti a licenza nella loro giurisdizione.»
Storico versioni
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