Art. 2

In vigore dal 10 giu 2014
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi applicano tali disposizioni entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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