Art. 48

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 mag 2014
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri non ostacolano la messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi conformi alla normativa in vigore nel loro territorio alla data di applicazione della direttiva 97/23/CE e immessi sul mercato fino al 29 maggio 2002. 2.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato entro il 1o giugno 2015. 3.   I certificati e le decisioni rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità a norma della direttiva 97/23/CE sono validi a norma della presente direttiva.
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Disposizioni transitorie (Art. 48 Direttiva (UE) 2014/68) — Testo vigente | Portale Normativo