Art. 26

Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità

In vigore dal 15 mag 2014
Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’ o all’, nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali requisiti.
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Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità (Art. 26 Direttiva (UE) 2014/68) — Testo vigente | Portale Normativo