Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 mag 2014
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. 2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva: a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza verso un impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terraferma), a partire da, ed ivi compreso, l’ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell’impianto, ivi comprese tutte le attrezzature collegate specificamente concepite per la condotta. Non sono invece escluse le attrezzature a pressione standard, come quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta; b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché le canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici; c) i recipienti semplici a pressione di cui alla direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13); d) gli aerosol di cui alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio (14); e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici: i) direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); ii) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16); iii) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell’ della presente direttiva e contemplate da una delle seguenti direttive: i) direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18); ii) direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19); iii) direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20); iv) direttiva 93/42/CEE del Consiglio (21); v) direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22); vi) direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23); g) le attrezzature di cui all’articolo 346, paragrafo 1, lettera b) TFUE; h) le attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività; i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell’industria dell’esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere e/o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo (albero di Natale), gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte; j) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o per altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali: i) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna; ii) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori; k) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell’aria calda, di estrazione delle polveri e i dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e i cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio, ferro e di metalli non ferrosi; l) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti; m) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici; n) navi, razzi, aeromobili o unità mobili off-shore, nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione; o) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d’aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe; p) i silenziatori di scarico e di immissione; q) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale; r) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS·V non superiore a 500 bar·L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar; s) le attrezzature contemplate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose e dalla Convenzione internazionale per l’aviazione civile; t) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda; u) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.
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Ambito di applicazione (Art. 1 Direttiva (UE) 2014/68) — Testo vigente | Portale Normativo