Art. 9
Obblighi amministrativi e misure di controllo
In vigore dal 15 mag 2014
Obblighi amministrativi e misure di controllo
1. Gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE, a condizione che essi siano giustificati e proporzionati in conformità del diritto dell'Unione.
A tal fine, gli Stati membri possono, in particolare, imporre le misure seguenti:
a)
l'obbligo per i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro di presentare alle autorità competenti nazionali responsabili, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro ospitante, al più tardi all'inizio della prestazione del servizio, una semplice dichiarazione contenente le pertinenti informazioni necessarie atte a consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, tra cui:
i)
l'identità del prestatore di servizi;
ii)
il numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili;
iii)
le persone di cui alle lettere e) ed f);
iv)
la durata, la data di inizio e di fine distacco previste;
v)
l'indirizzo o gli indirizzi del luogo di lavoro; nonché
vi)
la specificità dei servizi che giustifica il distacco;
b)
l'obbligo, durante il periodo di distacco, di mettere o mantenere a disposizione e/o di conservare in un luogo accessibile e chiaramente individuato nel suo territorio, come il luogo di lavoro o il cantiere, o, per i lavoratori mobili del settore dei trasporti, la base operativa o il veicolo con il quale il servizio è prestato, copie cartacee o elettroniche del contratto di lavoro o di un documento equivalente ai sensi della direttiva 91/533/CEE del Consiglio (13), comprese, se del caso, le informazioni aggiuntive di cui all' di tale direttiva, dei fogli paga, dei cartellini orari indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, e delle prove del pagamento delle retribuzioni, o di documenti equivalenti;
c)
l'obbligo di fornire i documenti di cui alla lettera b), dopo il periodo di distacco, su richiesta delle autorità dello Stato membro ospitante, entro un termine ragionevole;
d)
l'obbligo di fornire una traduzione dei documenti di cui alla lettera b) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro ospitante;
e)
l'obbligo di designare una persona per tenere i contatti con le autorità competenti nello Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati e per inviare e ricevere documenti e/o avvisi, se necessario;
f)
l'obbligo di designare una persona di contatto, se necessario, la quale agisca in qualità di rappresentante legale e attraverso la quale le parti sociali interessate possano cercare di impegnare il prestatore di servizi ad avviare una negoziazione collettiva all'interno dello Stato membro ospitante, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, durante il periodo in cui sono prestati i servizi. Questa persona può essere una persona diversa da quella di cui alla lettera e) e non deve necessariamente essere presente nello Stato membro ospitante, ma deve essere disponibile in caso di richiesta ragionevole e motivata;
2. Gli Stati membri possono imporre altri obblighi amministrativi e misure di controllo se si verificano situazioni o nuovi sviluppi da cui risulti che gli obblighi amministrativi e le misure di controllo esistenti sono insufficienti o inefficienti ai fini dell'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 96/71/CE e alla presente direttiva, a condizione che essi siano giustificati e proporzionati.
3. Il presente articolo fa salvi gli altri obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione, compresi quelli derivanti dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio (14) e dal regolamento (CE) n. 883/2004, e/o quelli derivanti dal diritto nazionale sulla protezione dei lavoratori o sulla tutela dell'occupazione a condizione che questi ultimi siano anche applicabili a società stabilite nello Stato membro interessato e che siano giustificati e proporzionati.
4. Gli Stati membri provvedono a che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori a norma del presente articolo possano essere espletate con modalità di facile uso dalle imprese, per quanto possibile a distanza e per via elettronica.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e informano i prestatori di servizi delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 che applicano o da essi attuate. La Commissione comunica tali misure agli altri Stati membri. Le informazioni destinate ai prestatori di servizi sono rese accessibili su un sito web nazionale unico nelle lingue più opportune secondo quanto stabilito dallo Stato membro.
La Commissione vigila attentamente sull'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne valuta la conformità con il diritto dell'Unione e, ove opportuno, adotta le misure necessarie nell'ambito delle competenze attribuitele dal TFUE.
La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio sulle misure comunicate dagli Stati membri e, se del caso, sullo stato della sua valutazione e/o della sua analisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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