Art. 6

Mutua assistenza — principi generali

In vigore dal 15 mag 2014
Mutua assistenza — principi generali 1.   Gli Stati membri cooperano strettamente e si prestano mutuamente assistenza senza indebiti ritardi per facilitare l'applicazione nella pratica della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE. 2.   La cooperazione degli Stati membri consiste, in particolare, nel rispondere alle motivate richieste di informazioni da parte delle autorità competenti e nell'esecuzione di controlli, ispezioni e indagini in relazione a situazioni di distacco di cui all', paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, ivi comprese indagini su casi di inadempienza o violazione delle norme applicabili al distacco dei lavoratori. Le richieste di informazioni includono le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda, o alla notificazione di una decisione che irroga tale sanzione e/o ammenda di cui al capo VI. 3.   La cooperazione degli Stati membri può altresì includere l'invio e la notificazione di documenti. 4.   Per rispondere a una richiesta di assistenza proveniente dalle autorità competenti di un altro Stato membro, gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio comunichino alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie per il controllo delle loro attività secondo la legislazione nazionale. Gli Stati membri adottano misure adeguate in caso di mancata comunicazione delle informazioni in questione. 5.   Nel caso in cui incontri difficoltà nel rispondere a una richiesta di informazioni o nell'effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questione ne informa tempestivamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione. Nell'eventualità di problemi persistenti nello scambio di informazioni o di un rifiuto permanente di fornire informazioni, la Commissione, dopo essere stata informata, se del caso attraverso l'IMI, adotta le misure necessarie. 6.   Gli Stati membri trasmettono per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione entro i termini seguenti: a) casi urgenti che richiedono la consultazione di registri, tra cui quelli che consentono di verificare il numero di identificazione IVA al fine di controllare lo stabilimento in un altro Stato membro: quanto prima ed entro un massimo di due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Il motivo dell'urgenza è chiaramente indicato nella richiesta, compresi dettagli che comprovino l'urgenza. b) tutte le altre richieste di informazioni, entro un massimo di 25 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, a meno che gli Stati membri non abbiano stabilito di comune accordo un termine più breve. 7.   Gli Stati membri dispongono che i registri nei quali i prestatori di servizi sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio possano anche essere consultati, alle stesse condizioni, dalle omologhe autorità competenti di altri Stati membri, ai fini dell'attuazione della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE, sempreché gli Stati membri abbiano incluso tali registri nell'IMI. 8.   Gli Stati membri garantiscono che le informazioni scambiate con gli organismi di cui all', lettera a), ovvero trasmette agli stessi, siano utilizzate solo in relazione alle questioni per cui sono state richieste. 9.   La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca sono prestate a titolo gratuito. 10.   Una richiesta di informazioni non osta a che le autorità competenti adottino misure, conformemente alle pertinenti normative nazionali e dell'Unione, per indagare e prevenire possibili violazioni della direttiva 96/71/CE o della presente direttiva.
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Mutua assistenza — principi generali (Art. 6 Direttiva (UE) 2014/67) — Testo vigente | Portale Normativo