Art. 5

Criteri di ammissione

In vigore dal 15 mag 2014
Criteri di ammissione 1.   Fatto salvo l', paragrafo 1, un cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso a norma della presente direttiva o l'entità ospitante: a) dimostra che l'entità ospitante e l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese; b) dimostra di aver lavorato nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese per un periodo minimo da tre a dodici mesi ininterrotti immediatamente precedente la data del trasferimento intra-societario nel caso dei dirigenti e degli specialisti del personale specializzato, e per un periodo minimo da tre a sei mesi ininterrotti nel caso dei dipendenti in tirocinio; c) presenta un contratto di lavoro e, se necessario, una lettera di incarico del datore di lavoro che contengano quanto segue: i) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti; ii) la prova che il cittadino di un paese terzo ricoprirà un posto di dirigente, personale specializzato o dipendente in tirocinio nell'entità ospitante o nelle entità ospitanti dello Stato membro interessato; iii) la retribuzione nonché le altre condizioni di occupazione durante il trasferimento intra-societario; iv) la prova che, alla fine del trasferimento intra-societario, il cittadino di un paese terzo potrà fare ritorno in un'entità appartenente a tale impresa o gruppo di imprese e stabilita in un paese terzo; d) fornisce la prova che il cittadino di un paese terzo possiede le qualifiche e l'esperienza professionali richieste dall'entità ospitante in cui deve essere trasferito in qualità di dirigente o specialista o, nel caso di un dipendente in tirocinio, il diploma universitario richiesto; e) se del caso, presenta la documentazione attestante il rispetto, da parte del cittadino di un paese terzo, dei requisiti prescritti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato ai cittadini dell'Unione per l'esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la domanda; f) esibisce un documento di viaggio valido del cittadino di un paese terzo, secondo quanto previsto dal diritto nazionale, e, se richiesto, la domanda di visto o il visto; gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno il periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario; g) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, fornisce la prova che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di un'assicurazione per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto in tale Stato membro o in virtù di esso. 2.   Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare la documentazione di cui al paragrafo 1, lettere a), c), d), e) e g), in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato. 3.   Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di fornire, al più tardi al momento del rilascio del permesso per trasferimento intra-societario, l'indirizzo del cittadino di un paese terzo interessato nel territorio dello Stato membro. 4.   Gli Stati membri dispongono che: a) durante il trasferimento intra-societario siano soddisfatte tutte le condizioni fissate per i lavoratori distaccati in una situazione simile dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o dai contratti collettivi di applicazione generale nei pertinenti settori occupazionali per quanto riguarda le condizioni di occupazione diverse dalla retribuzione. In mancanza di un sistema di dichiarazione dell'applicabilità generale dei contratti collettivi, gli Stati membri possono avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il loro territorio nazionale; b) la retribuzione corrisposta al cittadino di un paese terzo durante l'intera durata del trasferimento intra-societario non sia meno favorevole della retribuzione corrisposta a cittadini dello Stato membro in cui è prestata l'attività lavorativa che occupano posizioni equiparabili conformemente al diritto applicabile, ai contratti collettivi o alle pratiche in vigore nello Stato membro in cui è stabilita l'entità ospitante. 5.   Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che il lavoratore trasferito all'interno della società disponga di risorse sufficienti durante il suo soggiorno per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere ai sistemi di assistenza sociale degli Stati membri. 6.   Oltre alla prova richiesta ai sensi del paragrafo 1, al cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso in qualità di dipendente in tirocinio può essere fatto obbligo di presentare una convenzione di tirocinio relativa alla preparazione per la sua futura posizione all'interno dell'impresa o del gruppo di imprese, contenente una descrizione del programma di tirocinio, che dimostri che lo scopo del soggiorno è di formare il dipendente in tirocinio ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa, la sua durata e le condizioni di supervisione del dipendente in tirocinio durante il programma. 7.   Qualunque modifica durante la procedura di richiesta che incida sui criteri di ammissione di cui al presente articolo è notificata dal richiedente alle autorità competenti dello Stato membro interessato. 8.   Ai fini della presente direttiva non sono ammessi cittadini di paesi terzi che sono considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.
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Criteri di ammissione (Art. 5 Direttiva (UE) 2014/66) — Testo vigente | Portale Normativo