Art. 23
Garanzie e sanzioni
In vigore dal 15 mag 2014
Garanzie e sanzioni
1. Qualora il permesso per trasferimento intra-societario sia rilasciato da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario attraversi una frontiera esterna, il secondo Stato membro ha la facoltà di chiedere come prova del fatto che il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario si trasferisce nel secondo Stato membro ai fini di un trasferimento intra-societario:
a)
una copia della notifica inviata dall'entità ospitante nel primo Stato membro conformemente all', paragrafo 2; oppure
b)
una lettera dell'entità ospitante nel secondo Stato membro in cui siano specificati almeno la durata della mobilità intra-unionale e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti nel secondo Stato membro.
2. Qualora il primo Stato membro revochi il permesso per trasferimento intra-societario, ne informa immediatamente le autorità del secondo Stato membro.
3. L'entità ospitante del secondo Stato membro informa le autorità competenti del secondo Stato membro di qualsiasi modifica che incida sulle condizioni in base alle quali è stata autorizzata la mobilità.
4. Il secondo Stato membro può chiedere che il lavoratore trasferito all'interno della società cessi immediatamente ogni attività lavorativa sul suo territorio e lo lasci nel caso in cui:
a)
non abbia ricevuto la notifica di cui all', paragrafi 2 e 3, e la richieda;
b)
si sia opposto alla mobilità a norma dell', paragrafo 6;
c)
abbia rifiutato una domanda di mobilità di lunga durata a norma dell', paragrafo 3;
d)
il permesso per trasferimento intra-societario o il permesso di mobilità di lunga durata sia utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato rilasciato;
e)
non siano più soddisfatte le condizioni in base alle quali è stata autorizzata la mobilità.
5. Nei casi di cui al paragrafo 4 il primo Stato membro, su richiesta del secondo Stato membro, autorizza senza indugio e senza formalità il reingresso del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario e, se del caso, dei suoi familiari. Ciò si applica anche se il permesso per trasferimento intra-societario rilasciato dal primo Stato membro è scaduto o è stato revocato durante il periodo di mobilità nel secondo Stato membro.
6. Qualora il titolare di un permesso per trasferimento intra-societario attraversi le frontiere esterne dello Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, quest'ultimo consulta il sistema d'informazione Schengen. Tale Stato membro rifiuta l'ingresso o si oppone alla mobilità delle persone per le quali nel sistema di informazione Schengen è stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno.
7. Gli Stati membri possono imporre sanzioni nei confronti dell'entità ospitante stabilita nel loro territorio a norma dell', qualora:
a)
l'entità ospitante non abbia notificato la mobilità del lavoratore trasferito all'interno della società a norma dell', paragrafi 2 e 3;
b)
il permesso per trasferimento intra-societario o il permesso di mobilità di lunga durata è utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato rilasciato;
c)
la domanda di permesso di trasferimento intra-societario è stata presentata a uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo il soggiorno complessivamente più lungo;
d)
il lavoratore trasferito all'interno della società non soddisfa più i criteri e le condizioni in base ai quali è stata autorizzata la mobilità e l'entità ospitante non comunica tale modifica alle autorità competenti del secondo Stato membro;
e)
il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario ha cominciato a lavorare nel secondo Stato membro sebbene non fossero soddisfatte le condizioni per la mobilità, nel caso in cui si applichi l', paragrafo 5, o l', paragrafo 2, lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:66:oj#art-23