Art. 1
Oggetto
In vigore dal 15 mag 2014
Oggetto
La presente direttiva stabilisce:
a)
le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a 90 giorni nel territorio degli Stati membri e i diritti di cittadini di paesi terzi e loro familiari nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
b)
le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi di cui alla lettera a), in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha rilasciato al cittadino di un paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario ai sensi della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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