Art. 4
In vigore dal 15 mag 2014
Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.
La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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