Art. 21

In vigore dal 15 mag 2014
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L', punti da 2 a 8, gli , l', primo comma, punti 1, 2, 4, 5 e 6, l', l', primo e secondo comma, l', paragrafo 2, l', l', terzo e quarto comma e gli articoli da 11 a 16 si applicano a decorrere dal 19 dicembre 2015.
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Art. 21 Direttiva (UE) 2014/60 — Testo vigente | Portale Normativo