Art. 90

Scambio di informazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Scambio di informazioni 1.   Fatto salvo l’, le autorità di risoluzione e le autorità competenti si trasmettono a vicenda, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei rispettivi compiti a norma della presente direttiva. 2.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo coordina il flusso di tutte le pertinenti informazioni tra le autorità di risoluzione. In particolare, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette tempestivamente alle autorità di risoluzione negli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti al fine di agevolare l’esecuzione dei compiti di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, lettere da b) a i). 3.   Al momento della richiesta di informazioni che sono state fornite da un’autorità di risoluzione di un paese terzo, l’autorità di risoluzione chiede a quest’ultima di indicare il proprio assenso alla trasmissione di tali informazioni, salvo qualora l’autorità di risoluzione del paese terzo abbia già dato il proprio assenso alla trasmissione delle informazioni in questione. Le autorità di risoluzione non hanno l’obbligo di trasmettere le informazioni fornite da un’autorità di risoluzione di un paese terzo se l’autorità di risoluzione del paese terzo non ha dato il proprio assenso alla loro trasmissione. 4.   Le autorità di risoluzione condividono le informazioni con il ministero competente qualora queste riguardino una decisione o una questione che presuppone la notifica al ministero competente, la consultazione o l’approvazione del medesimo, oppure che può avere implicazioni per i fondi pubblici.
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Scambio di informazioni (Art. 90 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo