Art. 42

Strumento della separazione delle attività

In vigore dal 15 mag 2014
Strumento della separazione delle attività 1.   Ai fini dell’attivazione dello strumento della separazione delle attività, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di cedere a uno o più veicoli di gestione delle attività le attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione o di un ente-ponte. Fatto salvo l’, la cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti degli enti soggetti a risoluzione o di terzi diversi dall’ente-ponte e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari. 2.   Ai fini dello strumento della separazione delle attività, per veicolo di gestione delle attività si intende una persona giuridica che risponde a tutti i seguenti requisiti: a) è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l’autorità di risoluzione o il meccanismo di finanziamento della risoluzione ed è controllata dall’autorità di risoluzione; b) è stata costituita al fine di ricevere, in tutto o in parte, le attività, i diritti o le passività di uno o più enti soggetti a risoluzione o di un ente-ponte. 3.   Il veicolo di gestione delle attività gestisce le attività ad esso cedute al fine di massimizzare il valore delle attività attraverso la vendita finale ovvero la liquidazione ordinata. 4.   Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento del veicolo di gestione delle attività sia conforme alle disposizioni seguenti: a) l’autorità di risoluzione approva il contenuto degli atti costitutivi del veicolo di gestione delle attività; b) in base all’assetto proprietario del veicolo di gestione delle attività, l’autorità di risoluzione nomina o approva l’organo di amministrazione del veicolo; c) l’autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell’organo di amministrazione e ne determina le adeguate responsabilità; d) l’autorità di risoluzione approva la strategia e il profilo di rischio del veicolo di gestione delle attività. 5.   Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cedere attività, diritti o passività, di cui al paragrafo 1, solo se: a) la situazione del particolare mercato per le attività in questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari; b) tale cessione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dell’ente soggetto a risoluzione o dell’ente-ponte; oppure c) tale cessione è necessaria per massimizzare i proventi della liquidazione. 6.   Nell’applicare lo strumento della separazione delle attività, le autorità di risoluzione stabiliscono il corrispettivo per la cessione di attività, diritti e passività al veicolo di gestione, nel rispetto dei principi fissati nell’ e della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Il presente paragrafo non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo. 7.   Fatto salvo l’, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dal veicolo di gestione delle attività rispetto ad attività, diritti o passività acquisiti direttamente dall’ente soggetto a risoluzione vanno a beneficio di quest’ultimo. Il corrispettivo può essere pagato sotto forma di debito emesso dal veicolo di gestione delle attività. 8.   Se è stato applicato lo strumento dell’ente-ponte, un veicolo di gestione delle attività può, a seguito dell’applicazione di tale strumento, acquisire attività, diritti o passività dall’ente-ponte. 9.   Le autorità di risoluzione possono cedere a più riprese le attività, diritti o passività dell’ente soggetto a risoluzione a uno o più veicoli di gestione e ritrasferire attività, diritti o passività da uno o più veicoli di gestione all’ente soggetto a risoluzione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 10. L’ente soggetto a risoluzione è obbligato a riprendere tali attività, diritti o passività. 10.   Le autorità di risoluzione possono ritrasferire diritti, attività o passività dal veicolo di gestione delle attività all’ente soggetto a risoluzione solo in una delle circostanze seguenti: a) la possibilità di ritrasferire gli specifici diritti, attività o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione; b) gli specifici diritti, attività o passività non rientrano di fatto nelle classi di diritti, attività o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali diritti, attività o passività. In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), il ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto strumento per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste. 11.   Le cessioni tra l’ente soggetto a risoluzione e il veicolo di gestione delle attività sono soggette alle salvaguardie per le cessioni parziali di beni previste dal titolo IV, capo VII. 12.   Fatto salvo il titolo IV, capo VII, gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti al veicolo di gestione delle attività non vantano alcun diritto sulle attività, diritti o passività ceduti al veicolo di gestione delle attività o al suo organo di amministrazione o alta dirigenza. 13.   Gli obiettivi di un veicolo di gestione delle attività non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell’ente soggetto a risoluzione e l’organo di amministrazione o l’alta dirigenza non hanno, nei confronti di tali azionisti o creditori, responsabilità per atti od omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni, a meno che l’atto o l’omissione implichi negligenze gravi o colpa grave in conformità del diritto nazionale, che pregiudichino direttamente i diritti di tali azionisti o creditori. Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di un veicolo di gestione delle attività e del suo organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale relativa agli atti e alle omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni. 14.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza e di risoluzione in materia di accertamento delle situazioni in cui, a norma del presente articolo, paragrafo 5, la liquidazione delle attività o passività con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari.
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Strumento della separazione delle attività (Art. 42 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo