Art. 30
Coordinamento delle misure di intervento precoce e nomina di un amministratore temporaneo per i gruppi
In vigore dal 15 mag 2014
Coordinamento delle misure di intervento precoce e nomina di un amministratore temporaneo per i gruppi
1. Laddove, in relazione a un’impresa madre nell’Unione, siano soddisfatte le condizioni per l’imposizione degli obblighi di cui all’ o per la nomina di un amministratore temporaneo ai sensi dell’, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne dà notifica all’ABE e consulta le altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza.
2. Sulla scorta della notifica e della consultazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata decide se applicare le misure di cui all’ o nominare un amministratore temporaneo ai sensi dell’ nei riguardi della pertinente impresa madre nell’Unione, tenendo conto dell’impatto di tali misure sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione alle altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza e all’ABE.
3. Laddove, in relazione a una filiazione di un’impresa madre nell’Unione, siano soddisfatte le condizioni per l’imposizione degli obblighi di cui all’ o per la nomina di un amministratore temporaneo ai sensi dell’, l’autorità competente responsabile della vigilanza su base individuale che intende adottare una misura ai sensi dei suddetti articoli ne dà notifica all’ABE e consulta l’autorità di vigilanza su base consolidata.
Allorché riceve la notifica l’autorità di vigilanza su base consolidata può valutare quale impatto avrebbero gli obblighi di cui all’ o la nomina di un amministratore temporaneo ai sensi dell’ sull’ente in questione, sul gruppo o sulle entità del gruppo in altri Stati membri. Entro tre giorni comunica tale valutazione all’autorità competente.
Sulla scorta della notifica e della consultazione, l’autorità competente decide se applicare le misure di cui all’ o nominare un amministratore temporaneo ai sensi dell’. La decisione tiene in debito conto le valutazioni dell’autorità di vigilanza su base consolidata. L’autorità competente notifica la decisione all’autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza e dell’ABE.
4. Qualora più di un’autorità competente intenda nominare un amministratore temporaneo o applicare le misure di cui all’ a più di un ente dello stesso gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti pertinenti valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore temporaneo per tutte le entità interessate o coordinare l’applicazione delle misure di cui all’ a più di un ente, al fine di agevolare soluzioni intese a risanare la situazione finanziaria dell’ente interessato. La valutazione assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di vigilanza su base consolidata e delle altre autorità competenti pertinenti. La decisione congiunta è adottata entro cinque giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1. La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all’impresa madre nell’Unione.
L’ABE può, su richiesta di un’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In mancanza di una decisione congiunta entro cinque giorni, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni possono adottare decisioni autonome sulla nomina di un amministratore temporaneo per gli enti di cui sono responsabili e sull’applicazione delle misure di cui all’.
5. Qualora un’autorità competente pertinente dissenta sulla decisione notificata ai sensi del paragrafo 1 o 3, o in mancanza di una decisione congiunta a norma del paragrafo 4, l’autorità competente può rinviare il caso all’ABE in conformità del paragrafo 6.
6. Su richiesta di un’autorità competente, l’ABE può prestare assistenza alle autorità competenti che intendono applicare una o più misure di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, in relazione ai punti 4, 10, 11 e 19 della sezione A dell’allegato della presente direttiva, o di cui all’, paragrafo 1, lettera e), della presente direttiva o all’, paragrafo 1, lettera g), della presente direttiva, nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. La decisione di ciascuna autorità competente è motivata. Essa tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti durante il periodo di consultazione di cui ai paragrafi 1 o 3 o il periodo di cinque giorni di cui al paragrafo 4, nonché del potenziale impatto della decisione sulla stabilità finanziaria negli Stati membri interessati. L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette le decisioni all’impresa madre nell’Unione e le rispettive autorità competenti le trasmettono alle filiazioni.
Nei casi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, se prima della scadenza del periodo di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo o al termine del periodo di cinque giorni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, una delle autorità competenti pertinenti ha rinviato il caso all’ABE in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti rinviano le decisioni in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’, paragrafo 3, di tale regolamento, e adottano una decisione conforme alla decisione dell’ABE. Il periodo di cinque giorni è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro tre giorni. Il caso non può essere rinviata all’ABE una volta scaduto il periodo di cinque giorni o se è stata raggiunta una decisione congiunta.
8. In mancanza di una decisione dell’ABE entro tre giorni, si applicano le decisioni autonome adottate ai sensi del paragrafo 1 o 3, o del paragrafo 4, terzo comma.
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