Art. 29

Amministratore temporaneo

In vigore dal 15 mag 2014
Amministratore temporaneo 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano nominare uno o più amministratori temporanei dell’ente, qualora la sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione ai sensi dell’ sia ritenuta insufficiente da parte dell’autorità competente per porre rimedio alla situazione. Secondo un principio di proporzionalità e in base alle circostanze, le autorità competenti possono nominare un amministratore temporaneo in sostituzione temporanea dell’organo di amministrazione dell’ente, ovvero in affiancamento temporaneo all’organo di amministrazione stesso, specificando la propria decisione all’atto della nomina. Se nomina un amministratore temporaneo da affiancare all’organo di amministrazione dell’ente, l’autorità competente ne specifica all’atto della nomina ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell’organo di amministrazione dell’ente di consultarsi con l’amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative. L’autorità competente è tenuta a rendere pubblica la nomina dell’amministratore temporaneo, salvo quando quest’ultimo non ha il potere di rappresentare l’ente. Gli Stati membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei possiedano le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le loro funzioni, e siano esenti da qualsiasi conflitto di interessi. 2.   All’atto della nomina l’autorità competente specifica i poteri dell’amministratore temporaneo che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell’organo di amministrazione dell’ente ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell’organo di amministrazione dell’ente. I poteri dell’amministratore temporaneo in relazione all’ente sono conformi al diritto societario applicabile. 3.   All’atto della nomina, l’autorità competente specifica il ruolo e le funzioni dell’amministratore temporaneo che possono comprendere l’accertamento della situazione finanziaria dell’ente, la gestione dell’attività di questo in toto o in parte, al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria e l’adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell’attività dell’ente. All’atto della nomina l’autorità competente specifica le limitazioni del ruolo e delle funzioni dell’amministratore temporaneo. 4.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la competenza esclusiva di nominare e revocare gli amministratori temporanei. L’autorità competente può revocare un amministratore temporaneo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. L’autorità competente può modificare i termini della nomina di un amministratore temporaneo in qualsiasi momento fatto salvo il presente articolo. 5.   L’autorità competente può esigere che determinati atti dell’amministratore temporaneo siano subordinati all’approvazione dell’autorità competente. L’autorità competente specifica tali eventuali obblighi all’atto della nomina di un amministratore temporaneo ovvero allorché ne sono modificati i termini. In ogni caso, l’amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l’assemblea degli azionisti dell’ente e di fissarne l’ordine del giorno soltanto previa approvazione dell’autorità competente. 6.   L’autorità competente può imporre all’amministratore temporaneo di redigere, a intervalli da questa stabiliti nonché alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell’ente e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso. 7.   L’incarico di un amministratore temporaneo può avere durata massima di un anno. Tale periodo può essere rinnovato in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore temporaneo. Spetta all’autorità competente stabilire se sussistono le condizioni per il mantenimento di un amministratore temporaneo e giustificare tale decisione dinanzi agli azionisti. 8.   Fatto salvo il presente articolo, la nomina dell’amministratore temporaneo lascia impregiudicati i diritti degli azionisti a norma del diritto societario nazionale o dell’Unione. 9.   Gli Stati membri possono limitare la responsabilità degli amministratori temporanei conformemente al diritto nazionale relativamente ad atti e omissioni nell’esercizio del loro mandato di amministratori temporanei a norma del paragrafo 3. 10.   Un amministratore temporaneo nominato ai sensi del presente articolo non è considerato un amministratore-ombra o un amministratore di fatto ai sensi della normativa nazionale.
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Amministratore temporaneo (Art. 29 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo