Art. 7
Ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche
In vigore dal 16 apr 2014
Ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche
Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica, il cui riferimento è stato pubblicato ai sensi dell', paragrafo 2, nonché a una delle sintassi dell'elenco pubblicato ai sensi dell', paragrafo 2.
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