Art. 4
Obiezioni formali alla norma europea
In vigore dal 16 apr 2014
Obiezioni formali alla norma europea
1. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che la norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi non soddisfino interamente i requisiti di cui all', paragrafo 1, ne informa la Commissione con una spiegazione dettagliata e la Commissione decide:
a)
di pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
b)
di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet le informazioni relative alla norma europea sulla fatturazione elettronica e l'elenco delle sintassi che sono stati oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione informa l'organismo europeo di normazione interessato della decisione di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, chiede la revisione della norma europea sulla fatturazione elettronica o dell'elenco delle sintassi in questione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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