Art. 37

Scambio di esperienze

In vigore dal 16 apr 2014
Scambio di esperienze La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.
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Scambio di esperienze (Art. 37 Direttiva (UE) 2014/53) — Testo vigente | Portale Normativo