Art. 3
In vigore dal 16 apr 2014
1. I progetti per i quali l'iter decisionale di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima del 16 maggio 2017, sono soggetti agli obblighi di cui all' della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica ad opera della presente direttiva.
2. I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all' e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla presente direttiva qualora, prima del 16 maggio 2017:
a)
la procedura relativa al parere di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata; o
b)
le informazioni di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state fornite.
Storico versioni
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