Art. 3

In vigore dal 16 apr 2014
1.   I progetti per i quali l'iter decisionale di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima del 16 maggio 2017, sono soggetti agli obblighi di cui all' della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica ad opera della presente direttiva. 2.   I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all' e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla presente direttiva qualora, prima del 16 maggio 2017: a) la procedura relativa al parere di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata; o b) le informazioni di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state fornite.
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Art. 3 Direttiva (UE) 2014/52 — Testo vigente | Portale Normativo