Art. 5

Modifiche al regolamento (UE) n. 1095/2010

In vigore dal 16 apr 2014
Modifiche al regolamento (UE) n. 1095/2010 Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato: 1) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi. Quando la Commissione adotta una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'Autorità, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di un mese. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato di un mese.»; 2) all'articolo 17, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini, anche per quanto riguarda le modalità di applicazione degli atti di cui all', paragrafo 2, in conformità del diritto dell'Unione.»
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Modifiche al regolamento (UE) n. 1095/2010 (Art. 5 Direttiva (UE) 2014/51) — Testo vigente | Portale Normativo