Art. 6

Informazioni

In vigore dal 16 apr 2014
Informazioni 1.   Gli Stati membri assicurano che gli iscritti attivi a regimi pensionistici possano ottenere su richiesta informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari. In particolare, sono fornite informazioni relative a: a) le condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e le conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; b) il valore dei loro diritti pensionistici maturati o una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta; c) le condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso. Qualora il regime consenta un accesso anticipato ai diritti pensionistici maturati tramite il pagamento di un capitale, le informazioni fornite includono altresì una dichiarazione scritta secondo la quale l'iscritto dovrebbe valutare la possibilità di ottenere un parere riguardo all'investimento di tale capitale per finalità pensionistiche. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i beneficiari differiti ottengano su richiesta le informazioni relative a: a) il valore dei loro diritti pensionistici in sospeso o una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta; b) le condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso. 3.   Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni ai superstiti collegate ai regimi pensionistici complementari, il paragrafo 2 si applica ai beneficiari superstiti. 4.   Le informazioni sono fornite in modo chiaro, per iscritto, ed entro un termine ragionevole. Gli Stati membri possono stabilire che non occorre fornire tali informazioni più di una volta all'anno. 5.   Gli obblighi ai sensi del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi degli enti pensionistici aziendali o professionali di cui all' della direttiva 2003/41/CE, ai quali si aggiungono.
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Informazioni (Art. 6 Direttiva (UE) 2014/50) — Testo vigente | Portale Normativo