Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 apr 2014
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004. 2.   La presente direttiva non si applica nei seguenti casi: a) regimi pensionistici complementari che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non accettano più nuovi iscritti attivi e restano chiusi ai nuovi iscritti; b) regimi pensionistici complementari che sono oggetto di misure che comportano l'intervento di organi amministrativi istituiti dalla legislazione nazionale o di organi giurisdizionali, volte a mantenere o a ripristinare la loro situazione finanziaria, ivi comprese le procedure di liquidazione. Tale deroga non si protrae oltre il termine di tale intervento; c) fondi di garanzia in caso di insolvenza, fondi di compensazione e fondi di riserva pensionistici nazionali; e d) il pagamento una tantum versato da un datore di lavoro a un dipendente al termine del rapporto di lavoro che non è connesso a un ente pensionistico. 3.   La presente direttiva non si applica alle prestazioni di invalidità e/o ai superstiti collegate ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione delle disposizioni specifiche degli , relativi alla prestazioni ai superstiti. 4.   La presente direttiva si applica unicamente ai periodi di occupazione successivi al suo recepimento, in conformità all'. 5.   La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla salvaguardia dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che si spostano all'interno di un solo Stato membro.
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