Art. 15

Succursali di enti creditizi di paesi terzi

In vigore dal 16 apr 2014
Succursali di enti creditizi di paesi terzi 1.   Gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi stabilite nel loro territorio aventi la sede principale al di fuori dell’Unione usufruiscano di una protezione equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva. Se la protezione non è equivalente, gli Stati membri possono prevedere, salvo il disposto dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione diventino membri di un SGD esistente sul loro territorio. Nell’eseguire la verifica di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri controllano perlomeno che i depositanti beneficino dello stesso livello di copertura e ambito di tutela previsti nella presente direttiva. 2.   Ogni succursale di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione e che non sono membri di un SGD operante in uno Stato membro fornisce tutte le pertinenti informazioni concernenti le disposizioni di garanzia per i depositi dei depositanti effettivi o potenziali di detta succursale. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili nella lingua concordata dal depositante e dall’ente creditizio al momento dell’apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, e sono chiare e comprensibili.
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