Art. 10

Finanziamento degli SGD

In vigore dal 16 apr 2014
Finanziamento degli SGD 1.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di sistemi adeguati per determinare le loro passività potenziali. I mezzi finanziari disponibili degli SGD sono proporzionati a tali passività. I mezzi finanziari disponibili degli SGD derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno annualmente. Ciò non impedisce finanziamenti aggiuntivi provenienti da altre fonti. 2.   Gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8 % dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri. Quando la capacità di finanziamento è inferiore al livello-obiettivo, il pagamento dei contributi riprende almeno fino al raggiungimento del livello-obiettivo. Se, dopo che il livello-obiettivo è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili sono stati ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, il contributo regolare è fissato a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni. Il contributo regolare tiene debito conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici quando si stabiliscono i contributi annuali nel contesto del presente articolo. Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di cui al primo comma per un massimo di quattro anni se l’SGD ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,8 % dei depositi coperti. 3.   I mezzi finanziari disponibili da prendere in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo possono includere gli impegni di pagamento. La quota totale di impegni di pagamento non supera il 30 % dell’importo totale dei mezzi finanziari disponibili raccolti ai sensi del presente articolo. Al fine di garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’ABE emana orientamenti sugli impegni di pagamento. 4.   Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, per adempiere agli obblighi ivi previsti, uno Stato membro può raccogliere i mezzi finanziari disponibili mediante contributi obbligatori pagati da enti creditizi a sistemi di contributi obbligatori esistenti stabiliti da uno Stato membro nel suo territorio al fine di coprire le spese relative al rischio sistemico, al fallimento e alla risoluzione degli enti. Gli SGD hanno diritto a un importo pari all’importo di tali contributi fino al livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che lo Stato membro renderà immediatamente disponibile, su richiesta, a tali SGD, e da utilizzare esclusivamente ai fini previsti nell’. Gli SGD hanno diritto a detto importo solo se l’autorità competente ritiene che essi non siano in grado di raccogliere contributi straordinari dai loro membri. Gli SGD devono restituire tale importo mediante i contributi dei loro membri ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2. 5.   I contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi di cui al titolo VII della direttiva 2014/59/UE, compresi i mezzi finanziari disponibili da prendere in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, non contano ai fini del livello-obiettivo. 6.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono, se giustificato e previa approvazione da parte della Commissione, autorizzare un livello-obiettivo minimo inferiore al livello-obiettivo specificato nel paragrafo 2, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la riduzione si basa sull’ipotesi che è improbabile che una quota rilevante dei mezzi finanziari disponibili sia utilizzata per misure volte a proteggere depositanti coperti diversi da quelli di cui all’, paragrafi 2 e 6, e b) il settore bancario in cui operano gli enti creditizi affiliati all’SGD è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un piccolo numero di enti creditizi o di gruppi bancari, soggetti a vigilanza su base consolidata i quali, data la loro dimensione, in caso di fallimento sarebbero probabilmente soggetti a procedure di risoluzione. Tale livello-obiettivo ridotto non è inferiore allo 0,5 % dei depositi coperti. 7.   I mezzi finanziari disponibili degli SGD sono investiti con modalità a basso rischio e con sufficiente diversificazione. 8.   Se i mezzi finanziari disponibili di un SGD sono insufficienti a rimborsare i depositanti quando i depositi diventano indisponibili, i suoi membri versano contributi straordinari non superiori allo 0,5 % dei depositi coperti per anno di calendario. In casi eccezionali e con il consenso dell’autorità competente gli SGD possono esigere contributi più elevati. L’autorità competente può differire, in tutto o in parte, il pagamento da parte di un ente creditizio dei contributi straordinari ex post agli SGD laddove i contributi metterebbero a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’ente creditizio. Tale differimento non è concesso per un periodo superiore a sei mesi ma può essere rinnovato su richiesta dell’ente creditizio. I contributi differiti a norma del presente paragrafo sono versati quando tale pagamento non mette più a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’ente creditizio. 9.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti. 10.   Entro il 31 marzo di ciascun anno gli Stati membri informano l’ABE dell’importo dei depositi coperti nel loro Stato membro e dell’importo dei mezzi finanziari disponibili dei loro SGD al 31 dicembre del precedente anno.
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Finanziamento degli SGD (Art. 10 Direttiva (UE) 2014/49) — Testo vigente | Portale Normativo