Art. 1
Modifiche alla direttiva 1999/37/CE
In vigore dal 3 apr 2014
Modifiche alla direttiva 1999/37/CE
La direttiva 1999/37/CE è così modificata:
1)
all’, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La presente direttiva si applica ai documenti di immatricolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri.»;
2)
all’ sono aggiunte le lettere seguenti:
«e) “sospensione”: un periodo di tempo limitato durante il quale un veicolo non è autorizzato da uno Stato membro a circolare nella rete stradale, trascorso il quale — sempre che siano venute meno le ragioni della sospensione — il veicolo può essere nuovamente autorizzato a circolare, senza che ciò comporti una nuova procedura di immatricolazione;
f) “cancellazione di un’immatricolazione”: la cancellazione dell’autorizzazione di uno Stato membro alla circolazione di un veicolo sulla rete stradale.»;
3)
all’ sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Gli Stati membri registrano elettronicamente i dati di tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio. Tali dati comprendono:
a)
tutti gli elementi obbligatori di cui al punto II.5 dell’allegato I e gli elementi di cui ai punti II.6 (J) e II.6 (V.7) e (V.9) di tale allegato, qualora i dati siano disponibili;
b)
altri dati non obbligatori elencati nell’allegato I o dati del certificato di conformità previsti nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ove possibile;
c)
i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori in conformità della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e il periodo di validità del certificato di revisione.
Nel quadro della presente direttiva il trattamento dei dati personali è effettuato a norma delle direttive 95/46/CE (*3) e 2002/58/CE (*4) del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. I dati tecnici dei veicoli sono messi a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo ai fini dei controlli tecnici periodici. Gli Stati membri possono limitare l’utilizzo e la diffusione di tali dati da parte dei centri di controllo al fine di evitarne usi impropri.
(*1) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1)."
(*2) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51)."
(*3) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)."
(*4) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).»;"
4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 bis
1. Qualora l’autorità competente di uno Stato membro riceva la notifica di un controllo tecnico periodico da cui risulta che l’autorizzazione a utilizzare un determinato veicolo in strada è stata sospesa ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2014/45/UE, tale sospensione è registrata elettronicamente e il veicolo in questione è sottoposto a un ulteriore controllo tecnico.
La sospensione è efficace fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, l’autorità competente autorizza nuovamente senza ritardi l’utilizzo del veicolo nella circolazione stradale. Non è necessaria una nuova procedura di immatricolazione.
Gli Stati membri o le rispettive autorità competenti possono adottare misure volte a facilitare un nuovo controllo tecnico di un veicolo la cui autorizzazione all’utilizzo sulla rete stradale pubblica sia stata sospesa. Tali misure possono comportare l’autorizzazione a circolare sulla rete stradale pubblica tra il luogo di riparazione e il centro di controllo al fine di un controllo tecnico.
2. Gli Stati membri possono autorizzare il titolare della carta di circolazione a presentare all’autorità competente una richiesta di trasferimento dell’immatricolazione al nuovo proprietario del veicolo.
3. Nel caso in cui l’autorità competente di uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), l’immatricolazione di tale veicolo è cancellata in modo permanente e tale informazione è inserita nel registro elettronico.
(*5) Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).»;"
5)
all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/45/UE gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, la validità del certificato di revisione in caso di cambio di proprietà del veicolo che abbia un valido attestato del controllo tecnico periodico.»;
6)
gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 6
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 al fine di modificare:
—
il punto II.4, secondo trattino, e il punto III.1.A.b dell’allegato I e dell’allegato II in caso di allargamento dell’Unione,
—
l’allegato I, punto II.6, per quanto riguarda gli elementi non obbligatori in caso di modifiche delle definizioni o del contenuto dei certificati di conformità nella pertinente normativa di omologazione dell’Unione.
Articolo 7
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
7)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l’attuazione della presente direttiva. Essi possono scambiarsi informazioni a livello bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell’immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso, se del caso nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Tale verifica può comportare in particolare l’uso di strumenti elettronici interconnessi, comprendenti i dati provenienti da banche di dati elettroniche nazionali per agevolare lo scambio di informazioni.»;
8)
al punto II.6 dell’allegato I è aggiunta la lettera seguente:
«X)
l’attestato di superamento del controllo tecnico, la data del prossimo controllo tecnico o la data di scadenza del certificato in corso di validità.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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