Art. 21
Sanzioni
In vigore dal 3 apr 2014
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
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