Art. 7
Congelamento
In vigore dal 3 apr 2014
Congelamento
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento dei beni in vista di un’eventuale conseguente confisca. Tali misure, disposte da un’autorità competente, includono azioni urgenti da intraprendere, se necessario, al fine di conservare i beni.
2. I beni in possesso di terzi, ai sensi dell’, possono essere sottoposti a provvedimenti di congelamento ai fini di un’eventuale conseguente confisca.
Storico versioni
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