Art. 10
Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine
In vigore dal 3 apr 2014
Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine
1. Qualora esista un atto di indagine alternativo ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo quando:
a)
l'atto di indagine richiesto nell'OEI non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione; oppure
b)
l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia disponibile in un caso interno analogo.
2. Fatto salvo l', il paragrafo 1 non si applica ai seguenti atti d'indagine, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione:
a)
l'acquisizione di informazioni o prove che sono già in possesso dell'autorità di esecuzione quando, in base al diritto dello Stato di esecuzione, tali informazioni o prove avrebbero potuto essere acquisite nel quadro di un procedimento penale o ai fini dell'OEI;
b)
l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità di esecuzione può accedere direttamente nel quadro di un procedimento penale;
c)
l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione;
d)
atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato di esecuzione;
e)
l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.
3. L'autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello richiesto nell'OEI quando l'atto scelto dall'autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell'atto richiesto nell'OEI con mezzi meno intrusivi.
4. Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, l'autorità di esecuzione ne informa preventivamente l'autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare o integrare l'OEI.
5. Ove, conformemente al paragrafo 1, l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o non sia disponibile in un caso interno analogo, e ove non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta.
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