Art. 17

Tabacco per uso orale

In vigore dal 3 apr 2014
Tabacco per uso orale Gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 151 dell’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.
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Tabacco per uso orale (Art. 17 Direttiva (UE) 2014/40) — Testo vigente | Portale Normativo