Art. 17

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

In vigore dal 26 feb 2014
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE 1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Qualora non sia possibile o la natura del materiale elettrico non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 2.   La marcatura CE è apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato. 3.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.
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Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE (Art. 17 Direttiva (UE) 2014/35) — Testo vigente | Portale Normativo