Art. 41

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 feb 2014
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di prodotti disciplinati dalla direttiva 94/9/CE e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016. 2.   I certificati di conformità rilasciati a norma della direttiva 94/9/CE restano validi ai fini della presente direttiva.
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