Art. 12

Presunzione di conformità dei prodotti

In vigore dal 26 feb 2014
Presunzione di conformità dei prodotti 1.   I prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II contemplati da tali norme o parti di esse. 2.   Se non esistono norme armonizzate, gli Stati membri prendono le disposizioni che ritengono necessarie per comunicare alle parti interessate le vigenti norme e specifiche tecniche nazionali, considerate importanti o utili per applicare correttamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati all’allegato II.
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Presunzione di conformità dei prodotti (Art. 12 Direttiva (UE) 2014/34) — Testo vigente | Portale Normativo