Art. 1

Oggetto

In vigore dal 26 feb 2014
Oggetto 1.   La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti («prodotti»): a) apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; b) dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione; c) componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a). 2.   La presente direttiva non si applica a: a) apparecchiature mediche destinate a impieghi in ambiente medico; b) apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili; c) apparecchi destinati a impieghi in ambienti domestici e non commerciali, nei quali un’atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata solo raramente e unicamente in conseguenza di una fuga accidentale di gas; d) attrezzature di protezione individuale, oggetto della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (9); e) navi marittime e unità mobili offshore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità; f) mezzi di trasporto, vale a dire veicoli e loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure su reti stradali, ferroviarie o di navigazione e mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per trasportare merci per via aerea o su reti pubbliche stradali o ferroviarie o di navigazione. I veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, non sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva; g) i prodotti contemplati dall’articolo 346, paragrafo 1, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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Oggetto (Art. 1 Direttiva (UE) 2014/34) — Testo vigente | Portale Normativo