Art. 6

Edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori

In vigore dal 26 feb 2014
Edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori 1.   Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore si comunichino reciprocamente le informazioni necessarie e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore. 2.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’ascensore.
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Edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori (Art. 6 Direttiva (UE) 2014/33) — Testo vigente | Portale Normativo