Art. 6
Edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori
In vigore dal 26 feb 2014
Edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore si comunichino reciprocamente le informazioni necessarie e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’ascensore.
Storico versioni
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