Art. 32
Obblighi operativi degli organismi notificati
In vigore dal 26 feb 2014
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli .
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori alla presente direttiva.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla presente direttiva o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede a tale installatore o fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un’approvazione riscontri che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori non è più conforme chiede all’installatore o al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato o l’approvazione.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:33:oj#art-32